Il responsabile dell'organizzazione per l'approvvigionamento o dell'istituto dei tessuti garantisce che la selezione dei donatori sia effettuata in conformita' ai criteri di selezione di cui:

  • a)all'allegato I per i donatori di tessuti e cellule;
  • b)all'allegato III per i donatori di cellule riproduttive. Per i donatori di cellule staminali emopoietiche midollari e periferiche, ivi incluse quelle da sangue cordonale, si applicano anche le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di attivita' trasfusionali e di trapianto di midollo.

Testo vigente dal 18 febbraio 2010

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-25;16~art4 · fonte del testo