Le promozioni ad ispettore generale capo sono deliberate a norma dell'art. 19 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'interno, e possono essere conferite ai questori che abbiano diretto una questura per almeno un triennio o esercitato per ugual periodo le funzioni di ispettore generale.
Testo vigente dal 5 febbraio 1948
