Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 25 marzo 1948 al 22 dicembre 2008. 85 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: A decorrere dall'esercizio 1947, l'aliquota dei premi che le imprese di assicurazione debbono costituire in cauzione e vincolare a favore della massa degli assicurati viene ridotta:
tolto: 1) al 15% per i rischi riguardanti le assicurazioni del bestiame da macello;
tolto: 2) al 20% per i rischi riguardanti le assicurazioni contro i danni della grandine. Le dette cauzioni non potranno comunque essere inferiori alle misure minime stabilite dal 2° e 3° comma dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 ottobre 1946, n. 404.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-15;159~art1 · fonte del testo
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