Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 25 marzo 1948 al 22 dicembre 2008. 85 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: A decorrere dall'esercizio 1947, l'aliquota dei premi che le imprese di assicurazione debbono costituire in cauzione e vincolare a favore della massa degli assicurati viene ridotta:

tolto: 1) al 15% per i rischi riguardanti le assicurazioni del bestiame da macello;

tolto: 2) al 20% per i rischi riguardanti le assicurazioni contro i danni della grandine. Le dette cauzioni non potranno comunque essere inferiori alle misure minime stabilite dal 2° e 3° comma dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 ottobre 1946, n. 404.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-15;159~art1 · fonte del testo