Corte di cassazione

2 massime che riguardano l’art. 2, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 2 massime nel Massimario

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 6 maggio 1995 al 1 luglio 2006. 291 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: Sono soggetti aggiudicatori:

tolto: a) le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti territoriali e locali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico comunque denominati e loro associazioni;

tolto: b) le imprese pubbliche;

tolto: c) i soggetti privati che per l'esercizio delle attivita' di cui agli articoli da 3 a 6 si avvalgono di diritti speciali o esclusivi. Si considerano imprese pubbliche le imprese sulle quali i soggetti di cui al comma 1, lettera a) possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante perche' ne hanno la proprieta', o hanno in esse una partecipazione finanziaria, oppure in conseguenza delle norme che disciplinano le imprese in questione; l'influenza dominante su un impresa e' presunta quando, rispetto ad essa, i soggetti anzidetti, direttamente o indirettamente, ne detengono la maggioranza del capitale sottoscritto, oppure controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa, o hanno il diritto di nominare piu' della meta' dei membri del consiglio d'amministrazione, del comitato esecutivo o del collegio sindacale della stessa. Sono diritti speciali o esclusivi i diritti costituiti per legge, regolamento o in virtu' di una concessione o altro provvedimento amministrativo avente l'effetto di riservare ad uno o piu' soggetti l'esercizio delle attivita' di cui agli articoli da 3 a 6. 4. Si ritiene che un soggetto aggiudicatore fruisca di diritti speciali o esclusivi in particolare quando:

tolto: a) abbia la potesta' di avvalersi di procedure espropriative o di imposizione di servitu' per la realizzazione delle reti e delle strutture indicate negli articoli da 3 a 6 o per l'installazione dei relativi impianti;

tolto: b) nel settore di cui all'art. 3, approvvigioni di acqua potabile, gas, energia elettrica, energia termica reti gestite da soggetti titolari di diritti speciali o esclusivi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;158~art2 · fonte del testo