Art. 95 — Modifiche al codice di procedura civile in materia di filiazione

Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 706 il quarto comma e' sostituito dal seguente: "Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli di entrambi i coniugi.";
  • b)all'articolo 709-ter, primo comma, la parola: "potesta'" e' sostituita dalla seguente: "responsabilita'".

Testo vigente dal 8 gennaio 2014

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154~art95 · fonte del testo