Art. 2 — Modifiche all'articolo 128 del codice civile

All'articolo 128 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Il matrimonio dichiarato nullo ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli.";
  • b)nel quarto comma le parole: "bigamia o" sono soppresse;
  • c)il quinto comma e' sostituito dal seguente: "Nell'ipotesi di cui al quarto comma, rispetto ai figli si applica l'articolo 251.".

Testo vigente dal 8 gennaio 2014

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154~art2 · fonte del testo