[1]Articolo II

[2]Il Governo italiano, essendo stato esaurientemente informato delle disposizioni della predetta legge, afferma con il presente Accordo che accetta, e che adempiera' agli impegni specificati nella Sezione V della stessa, come pure a quelli contemplati nella Sezione VII della medesima, in quanto sia necessaria una sua azione per l'attuazione di quanto previsto dalla Sezione VII predetta.

Testo vigente dal 24 marzo 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-14;153~accordo-artii · fonte del testo