[1]Articolo II
[2]Il Governo italiano, essendo stato esaurientemente informato delle disposizioni della predetta legge, afferma con il presente Accordo che accetta, e che adempiera' agli impegni specificati nella Sezione V della stessa, come pure a quelli contemplati nella Sezione VII della medesima, in quanto sia necessaria una sua azione per l'attuazione di quanto previsto dalla Sezione VII predetta.
Testo vigente dal 24 marzo 1948
