Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 marzo 2014

Confronto con la versione in vigore dal 18 giugno 2004 al 11 marzo 2014. 217 parole tolte, 9 parole aggiunte in 8 capoversi.

Ai prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere aggiuntitolto: :

tolto: a) vitamine e sali minerali alle condizioni stabilite dal decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77;

tolto: b) la polpa e le cellule come definiti all'allegato II;

tolto: c) sali di acido tartarico soltanto per i succhi di uva o mosto d'uva;

tolto: d) zuccheri, ai prodotti di cui all'allegato I, punti 1, 2, 3 e 4, diversi dai succhi di pera e di uva, per correggerne il gusto acido, in quantita', espressa in sostanza secca, non superiore a 15 grammi per litro di succo, o per dolcificare il prodotto, in quantita', espressa in sostanza secca, non superiore a 150 grammi per litro di succo;

tolto: e) nei prodotti di cui all'allegato I, punti 1, 2, 3, 4 e 5, al fine di correggerne il gusto acido, succo di limone o succo concentrato di limone o entrambi in quantita' non superiore a 3 grammi per litro di succo, espresso in acido citrico anidro;

tolto: f) biossido di carbonio come ingrediente;

tolto: g) gli additivi di cui al decreto del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209, e successive modificazioni. E' vietata l'aggiunta contestuale di zuccheri e di succo di limone, concentrato o non, o di sostanze acidificanti di cui al decreto del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209, ai prodotti di cui all'allegato I, punti 1, 2, 3 e 4 aggiunto: gli ingredienti autorizzati nell'allegato I, parte II, punto 2.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-05-21;151~art2 · fonte del testo