Al comma 1 dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I vice procuratori onorari e gli uditori giudiziari con almeno quattro mesi di tirocinio possono essere inoltre delegati a svolgere, con riferimento a procedimenti di volta in volta indicati, le funzioni del pubblico ministero nella udienza di convalida dell'arresto o del fermo.". Dopo il comma 2 dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, e' aggiunto il seguente: "2- bis. Quando ritiene di esercitare l'azione penale a norma degli articoli 459 comma 1 e 565 del codice di procedura penale, il procuratore della Repubblica presso la pretura puo' delegare per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna, in relazione a uno o piu' procedimenti, vice procuratori onorari indicati nominativamente.".

Testo vigente dal 5 febbraio 1990

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 445/1992

    Questione infondata
    13 novembre 1992

    Questione già dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 333/1990 e le O. nn. 451/1990, 517/1990, 574/1990 e 59/1991.

    Art. 516 c.p.p. · Art. 101 cost. · Art. 112 cost. · Art. 1 Modificazioni agli articoli 71 e 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, sulla delega delle funzioni di pubblico ministero

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  • Ordinanza n. 59/1991

    Questione infondata
    6 febbraio 1991

    Questione già dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 333/1990 e ordd. nn. 451/1990, 517/1990 e 574/1990.

    Art. 1 Modificazioni agli articoli 71 e 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, sulla delega delle funzioni di pubblico ministero · Art. 162 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale · Art. 24 cost. · Art. 101 cost.

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  • Ordinanza n. 574/1990

    Questione infondata
    28 dicembre 1990

    L'art. 102 Cost. non vale ad escludere l'ammissibilità del conferimento di compiti attinenti all'amministrazione della giustizia a persone estranee all'ordine giudiziario, nei confronti delle quali non possono trovare applicazione le disposizioni costituzionali concernenti i magistrati professionali, con riferimento alla loro nomina e alle loro garanzie. Peraltro l'affidamento delle funzioni di pubblico ministero all'ufficiale di polizia giudiziaria è assistito da varie garanzie, essendo rimesso alla responsabile valutazione del Procuratore della Repubblica, che lo conferisce con atto scritto nominativamente ed in relazione ai singoli casi concreti, tenendo conto delle caratteristiche dei vari processi e delle competenze degli ufficiali di polizia. La delega, inoltre, non crea alcun rapporto di dipendenza con il delegante, così come non rende il pubblico ministero dipendente dal potere esecutivo cui il delegato appartiene, in quanto il rapporto con i superiori riguarda l'attività di ufficiale di polizia giudiziaria e non quella di pubblico ministero. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 2 febbraio 1990, n. 15, nonché dell'art. 162 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sollevata in riferimento agli artt. 24, 101, 102, 104, 105, 106, 107, primo e quarto comma, 109, 111 e 112 della Costituzione). - S. n. 333/1990 e O. nn. 451/1990 e 517/1990.

    Art. 1 Modificazioni agli articoli 71 e 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, sulla delega delle funzioni di pubblico ministero · Art. 162 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale · Art. 24 cost. · Art. 101 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-02-02;15~art1 · fonte del testo