Il personale di cui all'art. 1 e' assunto in servizio temporaneo, non contrae vincolo di ferma e puo', a giudizio dell'Amministrazione, in qualsiasi momento essere esonerato dal servizio. In caso di malattia, di ferite o lesioni, con conseguente inabilita', o di decesso per riconosciuta causa di servizio, si provvede al trattamento privilegiato di pensione a termini delle disposizioni vigenti.
Testo vigente dal 4 febbraio 1948
