Il personale di cui all'art. 1 e' assunto in servizio temporaneo, non contrae vincolo di ferma e puo', a giudizio dell'Amministrazione, in qualsiasi momento essere esonerato dal servizio. In caso di malattia, di ferite o lesioni, con conseguente inabilita', o di decesso per riconosciuta causa di servizio, si provvede al trattamento privilegiato di pensione a termini delle disposizioni vigenti.

Testo vigente dal 4 febbraio 1948

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-20;15~art3 · fonte del testo