Gli aspiranti all'arruolamento: debbono avere prestato servizio nelle Forze armate dello Stato nel quadro corrispondente a quello cui aspirano. I militari di truppa possono essere assunti nei posti di guardia; debbono essere incondizionatamente idonei ai servizi di polizia e di statura non inferiore a metri 1,60; non debbono avere superato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'eta' di 40 anni, se aspiranti ai posti di capitano: di anni 35, se aspiranti ai posti di tenente, sottotenente e maresciallo; di anni 30, se aspiranti ai posti di grado inferiore; debbono essere in possesso di licenza, elementare, se graduati o militari di truppa aspiranti ai posti di guardia scelta e di guardia. Per gli ufficiali, i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie si prescinde dal requisito di stato libero.

Testo vigente dal 4 febbraio 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-20;15~art2 · fonte del testo