Art. 5 — Modifiche alla Parte Prima, Titolo II, Capo IV, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
Articolo abrogato dal d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83.
Abrogato dal 15 luglio 2022
Articolo abrogato dal d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83.
Abrogato dal 15 luglio 2022
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2020
Confronto con la versione in vigore dal 5 novembre 2020 al 15 luglio 2022. 28 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: All'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,, le parole: «di 2.000.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 2.000.000».aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 GIUGNO 2022, N. 83
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-10-26;147~art5 · fonte del testo
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