Art. 11 — Requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle società di partecipazione finanziaria mista
(( I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le societa' di partecipazione finanziaria mista devono possedere i requisiti di onorabilita' e professionalita' determinati ai sensi delle norme settoriali applicabili al settore di maggiori dimensioni del conglomerato finanziario. )) (( Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio secondo quanto previsto dalle norme settoriali applicabili ai sensi del comma 1. In caso di inerzia, la decadenza e' pronunciata dal coordinatore nei modi previsti dalle norme settoriali. )) (( Si applicano le cause di sospensione temporanea dalla carica previste dalle norme settoriali di cui al comma 1. La sospensione e' dichiarata con le modalita' indicate nel comma 2. ))
Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 2005 al 16 aprile 2014. 159 parole tolte, 58 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministero delle attivita' produttive e le autorita' di vigilanza italiane, determina con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i requisiti di onorabilita' e professionalita' deiaggiunto: I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le societa' di partecipazione finanziaria mistaaggiunto: devono possedere i requisiti di onorabilita' e professionalita' determinati ai sensi delle norme settoriali applicabili al settore di maggiori dimensioni del conglomerato finanziario. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficiotolto: . Essa e' dichiarata dall'organo amministrativo entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenutoaggiunto: secondo quanto previsto dalle norme settoriali applicabili ai sensi del comma 1. In caso di inerzia, la decadenza e' pronunciatatolto: dall'autorita' di vigilanza italiana che:
tolto: a) svolge il ruolo di coordinatore per l'esercizio della vigilanza supplementare di un conglomerato finanziario;
tolto: b) e' competente sul settore finanziario di maggiori dimensioni di un conglomerato finanziario costituito anche da imprese regolamentate italiane, nel caso in cui il coordinatore non sia un'autorita' di vigilanza italiana;
tolto: c) e' competente sul settore finanziario di maggiori dimensioni di un conglomerato finanziario al quale non partecipano imprese regolamentate italiane con a capo una societa' di partecipazione finanziaria mista con sede principale in Italia. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano laaggiunto: dal coordinatore nei modi previsti dalle norme settoriali. Si applicano le cause di sospensione temporanea dalla caricatolto: e la sua durataaggiunto: previste dalle norme settoriali di cui al comma 1. La sospensione e' dichiarata con le modalita' indicate nel comma 2.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Si avvia solo se lo chiedi.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-05-30;142~art11 · fonte del testo
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