Delle misure di sicurezza personali non detentive. Liberta' vigilata 1. Quando per il delitto di contrabbando sia applicata la pena della reclusione superiore a un anno, e' sempre ordinata la sottoposizione del condannato alla liberta' vigilata. 2. Ad assicurare l'esecuzione di tale misura concorre la Guardia di finanza.

Testo vigente dal 3 ottobre 2024

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141~art93 · fonte del testo