Art. 229 c.p. — Casi nei quali può essere ordinata la libertà vigilata

[1]Oltre quanto e' prescritto da speciali disposizioni di legge, la liberta' vigilata puo' essere ordinata:

[2]1° nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a un anno;

[3]2° nei casi in cui questo codice autorizza una misura di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

Corte di cassazione

3 massime che riguardano l’art. 229 c.p., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 3 massime nel Massimario

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 761/1988

    Questione inammissibile
    30 giugno 1988

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 395, primo comma, del codice di procedura penale, 115, secondo comma, e 229, n. 2, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 13, secondo comma, 111, primo comma, 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice istruttore del Tribunale di Napoli con ordin…

    Art. 13 cost. · Art. 111 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art229 · fonte del testo