[1]Ammissione temporanea di veicoli in uso privato nell'ambito di convenzioni internazionali

[2]1. Per l'ammissione temporanea di veicoli, navi e aeromobili si osservano le condizioni stabilite dalla normativa doganale unionale e dai trattati internazionali vigenti in materia. 2. Per la mancata osservanza delle condizioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capi I e II.

Testo vigente dal 3 ottobre 2024

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 73, dalle Rassegne del Massimario.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141~art73 · fonte del testo