[1]Conduzione di strutture affidata alla Guardia di finanza

[2]1. In caso di insufficienza di personale dell'Agenzia, la conduzione di strutture operative territoriali di modestissimo traffico di confine puo' essere affidata, con provvedimento del Comandante Generale della Guardia di finanza su richiesta del direttore dell'Agenzia, alla Guardia di finanza medesima.

Testo vigente dal 3 ottobre 2024

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141~art6 · fonte del testo