[1]Rimborsi e sgravi

[2]1. Il competente ufficio dell'Agenzia riconosce, secondo le disposizioni e le procedure previste in materia doganale unionale, il diritto al rimborso e allo sgravio delle somme relative a diritti di confine corrisposti o contabilizzati in misura maggiore al dovuto.

Testo vigente dal 3 ottobre 2024

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141~art53 · fonte del testo