[1]Riduzione dell'importo della garanzia ed esonero dalla garanzia

[2]1. Il competente ufficio dell'Agenzia puo' autorizzare, su richiesta, la riduzione dell'importo della garanzia o l'esonero dalla garanzia per i diritti doganali. 2. Con provvedimento dell'Agenzia sono stabilite le condizioni e i criteri da soddisfare per la concessione dei benefici di cui al comma 1. 3. La concessione puo' essere revocata, in qualsiasi momento, quando sorgano fondati dubbi sulla solvibilita' del beneficiario, il quale, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, deve prestare la prescritta cauzione relativamente alle operazioni in corso.

Testo vigente dal 3 ottobre 2024

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141~art51 · fonte del testo