[1]Controlli integrati

[2]1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo scopo di effettuare controlli integrati presso imprese interessate all'interscambio di beni con Paesi non unionali, sono stabilite le norme necessarie per coordinare le attivita' di controllo dell'Agenzia, ivi comprese quelle relative all'espletamento dei controlli a posteriori, con quelle degli altri organi dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza. 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere, altresi', stabiliti criteri e modalita' per regolare, nel rispetto del diritto unionale e dei trattati multilaterali e bilaterali applicabili, i rapporti dell'Agenzia e della Guardia di finanza con le autorita' doganali di altri Paesi e lo scambio reciproco di dati e notizie acquisiti in conseguenza di tali rapporti.

Testo vigente dal 3 ottobre 2024

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141~art43 · fonte del testo