[1]Coordinamento delle attivita'

[2]1. L'Agenzia e la Guardia di finanza si coordinano al fine di assicurare un livello di protezione efficace degli interessi finanziari unionali e nazionali e di contrastare le minacce alla sicurezza dell'Unione europea e dei suoi cittadini. 2. L'Agenzia e la Guardia di finanza assicurano, sulla base di apposite intese, il coordinamento delle attivita' di rispettiva competenza al fine di evitare la reiterazione dei controlli.

Testo vigente dal 3 ottobre 2024

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141~art4 · fonte del testo