[1]Comunicazione di notizie e documenti ad autorita' amministrative estere

[2]1. L'Agenzia e la Guardia di finanza possono fornire, a condizioni di reciprocita' e nel rispetto del diritto unionale, dei trattati multilaterali e bilaterali applicabili nonche' delle leggi speciali in materia, alle competenti autorita' amministrative di Paesi esteri, informazioni, certificazioni, processi verbali e altri documenti utili per l'accertamento di violazioni di leggi e di regolamenti applicabili nel territorio dei Paesi stessi all'entrata o all'uscita delle merci.

Testo vigente dal 3 ottobre 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141~art119 · fonte del testo