Le funzioni in materia di incentivi alle imprese, di cui agli articoli 19, 30, 34, 41 e 48 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ancora esercitate dallo Stato a titolo diverso da quello in base al quale le funzioni stesse sono svolte dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferite alle Province stesse a decorrere dal 1 gennaio 2002. Le risorse da assegnare a ciascuna provincia sono individuate sulla base dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui agli articoli 7 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e sono erogate fino alla cessazione dei trasferimenti erariali connessi con l'attribuzione di funzioni e di compiti alle regioni prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.

Testo vigente dal 9 luglio 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-06-11;139~art1 · fonte del testo