Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 70 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato, da ultimo, dall'articolo 20 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e' sostituito dai seguenti: "Negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari possono essere istituiti posti di procuratore aggiunto in numero non superiore a quello risultante dalla proporzione di un procuratore aggiunto per ogni dieci sostituti addetti all'ufficio. Negli uffici delle procure della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto puo' essere comunque istituito un posto di procuratore aggiunto per specifiche ragioni riguardanti lo svolgimento dei compiti della direzione distrettuale antimafia.".

Testo vigente dal 19 maggio 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-04;138~art4 · fonte del testo