Art. 5 — Norma finale
Articolo abrogato dal d.lgs. 26 marzo 2018, n. 45.
Abrogato dal 1 gennaio 2018
Articolo abrogato dal d.lgs. 26 marzo 2018, n. 45.
Abrogato dal 1 gennaio 2018
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2007
Confronto con la versione in vigore dal 29 agosto 2007 al 1 gennaio 2018. 20 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Continua ad applicarsi, nelle parti compatibili col presente decreto, il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2018, N. 45
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 45
Il D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 45 ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 137 del 2007 continuano ad applicarsi alle ripartizioni dei versamenti d'imposta effettuati dai contribuenti fino al 31 dicembre 2017 e alla quantificazione dei conguagli delle spettanze dovute per le annualita' fino al 2017, nonche', in via provvisoria, ai versamenti successivi al 31 dicembre 2017, fino all'adozione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 7".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-07-31;137~art5 · fonte del testo
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