Nel comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente la determinazione del valore della produzione netta realizzata all'estero o da soggetti non residenti, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se il soggetto passivo esercita attivita' produttive mediante l'utilizzazione di navi iscritte nel registro di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, la quota di valore a queste attribuibile, determinata a norma dell'articolo 5, e' scomputata dalla base imponibile.".

Testo vigente dal 11 maggio 1998

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-04-10;137~art8 · fonte del testo