All'articolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente la determinazione del valore della produzione netta delle banche e degli altri enti e societa' finanziarie, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)nel comma 1, lettera f), le parole: "esclusi i recuperi di oneri di personale distaccato presso terzi," sono soppresse;
  • b)dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente comma: "1-bis. Per le societa' la cui attivita' consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in societa' esercenti attivita' diversa da quella creditizia o finanziaria, iscritte ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nell'apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario, la base imponibile si determina applicando i criteri di cui all'art. 5, comma 1, e aggiungendo la differenza tra la somma: a) dei proventi finanziari, esclusi quelli da partecipazione; b) dei profitti derivanti dal realizzo di attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni; c) delle rivalutazioni di attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni; e la somma: d) degli oneri finanziari; e) delle perdite derivanti dal realizzo di attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni; f) delle svalutazioni di attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.".

Testo vigente dal 11 maggio 1998

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 124/2003

    Questione infondata
    10 aprile 2003

    dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, e 5, commi 1 e 2, ultima parte, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino d…

    Art. 1 Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta · Art. 5 Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta · Art. 3 cost. · Art. 23 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-04-10;137~art3 · fonte del testo