All'articolo 10 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente la determinazione del valore della produzione netta degli enti pubblici e privati non esercenti attivita' commerciale, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)nel comma 1, la parola: "corrisposte" e' sostituita dalla seguente: "spettanti";
  • b)nel comma 1, le parole: "all'articolo 49, comma 2, lettera a)", sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 49, comma 2, lettera a), nonche' per attivita' di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 81, comma 1, lettera l)";
  • c)nel comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile le remunerazioni dei sacerdoti e gli assegni ad esse equiparati di cui all'articolo 47, comma 1, lettera d), del predetto testo unico.";
  • d)nel comma 2, le parole: "o, ricorrendone le condizioni, comma 3" sono soppresse.

Testo vigente dal 11 maggio 1998

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-04-10;137~art6 · fonte del testo