Art. 4 — Certificato
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 maggio 2015, n. 71.
Abrogato dal 26 giugno 2015
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 maggio 2015, n. 71.
Abrogato dal 26 giugno 2015
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2011
Confronto con la versione in vigore dal 10 agosto 2011 al 26 giugno 2015. 37 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Un certificato e' qualsiasi documento valido a prescindere dalla denominazione con la quale sia noto, rilasciato dall'autorita' competente di uno Stato membro o con l'autorizzazione di quest'ultima conformemente all'articolo 7 ed ai requisiti di cui all'allegato I.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 71
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-07-07;136~art4 · fonte del testo
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