Le domande di contributo, che non sono state ancora prodotte, dovranno essere presentate entro il 30 giugno 1948 e gli impianti dovranno essere ultimati entro il 31 dicembre 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 10 febbraio 1953, n. 75
2La L. 10 febbraio 1953, n. 75 ha disposto (con l'art. 1) che le domande di contributo previste dal presente articolo possono essere presentate non oltre il 31 dicembre 1953 e gli impianti devono essere ultimati entro il 31 dicembre 1957.
Testo vigente dal 25 marzo 1953
