Resta invariato il limite massimo del 60% del contributo statale che potra' essere accordato nella spesa delle opere principali degli impianti idroelettrici fissato dall'art. 3 della legge 23 novembre 1939, n. 1838.
Testo vigente dal 18 marzo 1948
Resta invariato il limite massimo del 60% del contributo statale che potra' essere accordato nella spesa delle opere principali degli impianti idroelettrici fissato dall'art. 3 della legge 23 novembre 1939, n. 1838.
Testo vigente dal 18 marzo 1948
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-05;136~art3 · fonte del testo
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