Il contributo straordinario di cui all'art. 1 potra' essere accordato per la costruzione degli impianti idroelettrici che saranno ritenuti economicamente convenienti a giudizio del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria, e commercio. Esso potra' anche essere accordato, ad integrazione del contributo gia' ottenuto, per gli impianti in costruzione gia' autorizzati in Sardegna e per i quali siano gia' stati presentati nuovi preventivi di opere alla data di pubblicazione del presente decreto.
Testo vigente dal 18 marzo 1948
