Sono abrogati:

  • a)l'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150;
  • b)dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, il decreto-legge 3 luglio 2003, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 213, recante divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo;
  • c)il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, 2 novembre 2006, recante individuazione delle associazioni e degli enti affidatari di animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca, nonche' determinazione dei criteri di riparto delle entrate derivanti dalla applicazione di sanzioni pecuniarie, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 19 del 24 gennaio 2007.

Testo vigente dal 12 settembre 2022

Corte di cassazione

2 massime che riguardano l’art. 16, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 2 massime nel Massimario

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-08-05;135~art16 · fonte del testo