All'articolo 727-bis del Codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)alla rubrica, dopo la parola «detenzione» sono inserite le seguenti: «e commercio»;
  • b)dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: «Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, viola i divieti di commercializzazione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e' punito con l'arresto da due a otto mesi e con l'ammenda fino a 10.000 euro.».

Testo vigente dal 12 settembre 2022

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-08-05;135~art15 · fonte del testo