I benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati ed agli invalidi di guerra, nonche' ai congiunti dei caduti in guerra si applicano anche ai mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra. Nulla e' innovato per quanto concerne il trattamento di pensione di guerra, spettante ai mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra.
Testo vigente dal 17 marzo 1948
