Il presente decreto non si applica:

  • a)agli apparecchi, impianti o macchine concepiti esclusivamente per uso industriale o professionale;
  • b)agli apparecchi che fanno parte integrante di un edificio o dei suoi impianti, quali gli impianti di area condizionata, di riscaldamento o di ventilazione (ad eccezione dei ventilatori domestici, delle cappe aspiranti per cucina e degli apparecchi di riscaldamento indipendenti), i bruciatori a gasolio per il riscaldamento centrale e le pompe per l'alimentazione d'acqua e per i sistemi di evacuazione;
  • c)ai componenti di impianti come, per esempio, i motori;
  • d)((agli apparecchi elettroacustici.))

Testo vigente dal 27 maggio 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 maggio 1992

Confronto con la versione in vigore dal 19 febbraio 1992 al 27 maggio 1992. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

d) agli apparecchi tolto: elettrodomestici aggiunto: elettroacustici.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;134~art2 · fonte del testo