Art. 2 — Esclusioni
Il presente decreto non si applica:
- a)agli apparecchi, impianti o macchine concepiti esclusivamente per uso industriale o professionale;
- b)agli apparecchi che fanno parte integrante di un edificio o dei suoi impianti, quali gli impianti di area condizionata, di riscaldamento o di ventilazione (ad eccezione dei ventilatori domestici, delle cappe aspiranti per cucina e degli apparecchi di riscaldamento indipendenti), i bruciatori a gasolio per il riscaldamento centrale e le pompe per l'alimentazione d'acqua e per i sistemi di evacuazione;
- c)ai componenti di impianti come, per esempio, i motori;
- d)((agli apparecchi elettroacustici.))
Testo vigente dal 27 maggio 1992
