Art. 20 — Danno ambientale
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 46.
Abrogato dal 1 gennaio 2016
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 46.
Abrogato dal 1 gennaio 2016
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 2005 al 1 gennaio 2016. 116 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Chi con il proprio comportamento omissivo o commissivo, in violazione delle disposizioni del presente decreto, provoca un danno alle acque, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali, ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di inquinamento ambientale, e' tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali e' derivato il danno, ovvero deriva il pericolo di inquinamento, ai sensi e secondo il procedimento di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Chi non ottempera a queste prescrizioni e' soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 51-bis del decreto legislativo n. 22 del 1997.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 46
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-05-11;133~art20 · fonte del testo
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