Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 6 novembre 1948 al 16 dicembre 2010. 150 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Gli insegnanti tecnici-pratici sono tenuti ad un servizio di complessive trentasei ore settimanali, con un orario d'obbligo per l'addestramento pratico degli alunni fino ad un massimo di ventiquattro ore settimanali. Essi, inoltre, qualora le esigenze della scuola lo richiedano, sono tenuti a completare l'orario fino ad un massimo di quarantadue ore settimanali, con diritto, per ogni ora eccedente le trentasei settimanali, a una retribuzione suppletiva in ragione di due terzi della misura oraria della sola retribuzione risultante dall'applicazione dell'art. 1 del regio decreto legislativo 1 giugno 1946, n. 539, e successive modificazioni. Le insegnanti tecniche-pratiche sono tenute ad un servizio di complessive trenta ore settimanali, con un orario d'obbligo per l'addestramento pratico delle alunne fino ad un massimo di ventiquattro ore settimanali. Al personale suddetto possono essere concessi dai capi d'istituto, ove il servizio non ne soffra, congedi non eccedenti per ciascun anno il periodo di quarantacinque giorni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1278~art3 · fonte del testo