Art. 5 — Cessazione degli effetti premiali
Articolo abrogato dalla l. 27 dicembre 2017, n. 205.
Abrogato dal 12 agosto 2018
Articolo abrogato dalla l. 27 dicembre 2017, n. 205.
Abrogato dal 12 agosto 2018
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3 versioni dal 2015
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2018 al 12 agosto 2018.
Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.
La nota di aggiornamento ufficiale
L. 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dal D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, ha disposto (con l'art. 1, comma 917, lettera a)) che "Fermo restando quanto previsto al comma 916, le disposizioni dei commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1º luglio 2018 relative a: a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali il comma 920 si applica dal 1° gennaio 2019".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-05;127~art5 · fonte del testo
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