Art. 34 — Uniformità dei criteri di valutazione
Gli elementi dell'attivo e del passivo devono essere valutati con criteri uniformi. A tale scopo devono essere rettificati i valori di elementi valutati con criteri difformi((...)). 13 ((2-bis. In casi eccezionali sono ammesse deroghe al principio enunciato al comma 1, purche' tali deroghe siano indicate e debitamente motivate nella nota integrativa.))
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139
13Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che le presenti modifiche si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.
Testo vigente dal 1 gennaio 2016
