Provvedimento abrogato dal d. lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.
Abrogato dal 1 gennaio 2007
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.
Abrogato dal 1 gennaio 2007
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3 versioni dal 2000
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2001 al 1 gennaio 2007. 248 parole tolte, 6 parole aggiunte.
tolto: (Regime tributario dei fondi pensione in regime di prestazione definite e dei contratti di assicurazione di cui all'articolo 9-ter). I fondi pensione in regime di prestazioni definite sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento applicata sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Il risultato netto si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei premi versati nell'anno, il valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno. Il risultato negativo e' computato in riduzione del risultato dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza. PERIODO SOPPRESSOaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. tolto: 12 APRILE 2001 aggiunto: 5 DICEMBRE 2005, N. tolto: 168. Per i contratti di assicurazione di cui all'articolo 9-ter, le imprese di assicurazione applicano una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Il risultato si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei premi versati nell'anno, il valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno. Il risultato negativo e' computato in riduzione del risultato dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza. (7) 2-bis. Per i fondi pensione e per i contratti di assicurazione di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni dei commi da 5 a 7 dell'articolo 14. aggiunto: 252
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-04-21;124~art14bis · fonte del testo
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