Il Consiglio di amministrazione e' composto:
- a)((dal presidente, che lo presiede;))
- b)da due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
- c)da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Direzione generale dello spettacolo);
- d)da un rappresentante del Ministero del tesoro;
- e)dalla direttrice;
- f)da due rappresentanti del Collegio dei professori. Le deliberazioni sono prese a maggioranza; in caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. Il Consiglio di amministrazione viene nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione dura in carica due anni e puo' essere confermato. Le funzioni di tutti i componenti del Consiglio d'amministrazione sono gratuite.
Testo vigente dal 17 febbraio 1951
