Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per le spese dell'Accademia d'arte drammatica e dell'annessa scuola di danza verra' diminuito della somma a quest'ultima assegnata, la quale sara' devoluta ad altro apposito capitolo intestato all'Accademia nazionale di danza.
Testo vigente dal 18 ottobre 1948
