Art. 10 — Elenco degli stabilimenti e degli intermediari registrati
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27.
Abrogato dal 26 marzo 2021
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27.
Abrogato dal 26 marzo 2021
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1999
Confronto con la versione in vigore dal 7 maggio 1999 al 26 marzo 2021. 55 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le regioni e le province autonome iscrivono gli stabilimenti e gliintermediari registrati ai sensi degli articoli 7 e 8 in un elenco conforme al modello di cui al punto I. 2, capitolo 1, dell'allegato 11. L' elenco di cui al comma 1 e' aggiornato in relazione ai provvedimenti di revoca o di modifica delle registrazioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;123~art10 · fonte del testo
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