Art. 6 — Riservatezza
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 marzo 2007, n. 50.
Abrogato dal 28 aprile 2007
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 marzo 2007, n. 50.
Abrogato dal 28 aprile 2007
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 18 febbraio 1992 al 28 aprile 2007. 100 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le informazioni delicate sotto il profilo commerciale nonche' le altre informazioni riservate alle quali si ha accesso nell'attivita' di verifica sono comunicate, se necessario, solo alla Commissione delle Comunita' europee, alle autorita' nazionali competenti ed alle autorita' specificamente responsabili delle buone pratiche di laboratorio nonche' all'organismo che finanzia un centro di saggio o una ricerca, direttamente interessato a una data ispezione o verifica. Non sono considerati riservati i nomi dei laboratori sottoposti ad ispezione ne' la loro conformita' alle buone pratiche di laboratorio, ne' le date alle quali le ispezioni di laboratorio o le verifiche degli studi hanno avuto luogo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 MARZO 2007, N. 50
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;120~art6 · fonte del testo
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