Il comma 1 dell'articolo 672 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: " 1. Per l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'articolo 667 comma 4.".
Testo vigente dal 16 gennaio 1991
Il comma 1 dell'articolo 672 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: " 1. Per l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'articolo 667 comma 4.".
Testo vigente dal 16 gennaio 1991
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-01-14;12~art29 · fonte del testo
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