Dopo il comma 3 dell'articolo 129 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 e' aggiunto il seguente: "3-bis. Il pubblico ministero invia la informazione contenente la indicazione delle norme di legge che si assumono violate anche quando taluno dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 e' stato arrestato o fermato ovvero si trova in stato di custodia cautelare.".
Testo vigente dal 16 gennaio 1991
