Dopo il comma 3 dell'articolo 129 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 e' aggiunto il seguente: "3-bis. Il pubblico ministero invia la informazione contenente la indicazione delle norme di legge che si assumono violate anche quando taluno dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 e' stato arrestato o fermato ovvero si trova in stato di custodia cautelare.".

Testo vigente dal 16 gennaio 1991

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-01-14;12~art20 · fonte del testo