Dopo il comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 e' aggiunto il seguente: "1- bis. Il minorenne condotto presso gli uffici di polizia giudiziaria in esecuzione di un arresto, di un fermo o di un accompagnamento e' trattenuto in locali separati da quelli dove si trovano maggiorenni arrestati o fermati.".
Testo vigente dal 16 gennaio 1991
