Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 aprile 2006, n. 193.
Abrogato dal 10 giugno 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 aprile 2006, n. 193.
Abrogato dal 10 giugno 2006
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4 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 2003 al 10 giugno 2006. 407 parole tolte, 10 parole aggiunte in 19 capoversi.
tolto: I recipienti e le confezioni esterne dei medicinali veterinari devono recare, in caratteri leggibili, le seguenti indicazioni approvate dal Ministero della salute e conformi alle informazioni e ai documenti forniti a norma dell'art. 4:
tolto: a) la denominazione del medicinale veterinario prevista dall'art. 4, comma 1, lettera b); se la denominazione specifica di un medicinale contenente solo una sostanza attiva e' una denominazione di fantasia, essa deve essere accompagnata in modo chiaramente leggibile dalla denominazione comune internazionale raccomandata dall'Organizzazione mondiale della sanita' o, in mancanza di essa, dalla consueta denominazione corrente;
tolto: b) l'indicazione qualitativa e quantitativa dei principi attivi espressi per unita' di dosaggio oppure, secondo le modalita' di somministrazione per un particolare peso o volume, utilizzando la denominazione comune internazionale raccomandata dall'Organizzazione mondiale della sanita' o, in assenza di essa, la consueta denominazione corrente;
tolto: c) il numero del lotto di fabbricazione;
tolto: d) il numero dell'autorizzazione all'immissione in commercio;
tolto: e) il nome o la ragione sociale e il domicilio o la sede del responsabile dell'immissione in commercio o del fabbricante, se diverso;
tolto: f) le specie animali cui il medicinale e' destinato, il modo e la via di somministrazione;
tolto: g) i tempi d'attesa, anche se nulli, nel caso di medicinali veterinari somministrati ad animali destinati alla produzione di alimenti;
tolto: h) la data di scadenza;
tolto: i) le precauzioni particolari di conservazione se necessarie, nonche' eventuali precauzioni speciali da prendere per l'eliminazione del prodotto inutilizzato o di materiali di scarto;
tolto: l) le indicazioni di cui all'art. 6 comma 2, se necessarie;
tolto: m) la dicitura "per uso veterinario";
tolto: n) ove trattasi di medicinali omeopatici veterinari, la dicitura "medicinale omeopatico per uso veterinario", apposta a caratteri chiari. Alle indicazioni del comma 1, lettera b) si applicano le disposizioni dell'allegato I, parte prima, punto A. Quando si tratta di fiale, le indicazioni di cui al comma 1 devono figurare sulle confezioni esterne; sui recipienti sono invece necessarie soltanto le seguenti indicazioni:
tolto: a) denominazione del medicinale veterinario;
tolto: b) quantita' dei principi attivi;
tolto: c) via di somministrazione;
tolto: d) numero del lotto di fabbricazione;
tolto: e) data di scadenza;
tolto: f) dicitura "per uso veterinario". Per quanto riguarda i piccoli recipienti, diversi dalle fiale, che contengono una sola dose di impiego e sui quali e' impossibile far figurare le indicazioni di cui al comma 3, le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano limitatamente alla confezione esterna. In mancanza di confezione esterna, tutte le indicazioni devono figurare sul recipiente. Le indicazioni prescritte devono essere riportate in lingua italiana.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 APRILE 2006, N. 193
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;119~art27 · fonte del testo
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