Art. 1
La retribuzione lorda mensile per i direttori provinciali e i segretari regionali degli Uffici del Lavoro e' stabilita, a decorrere dal 31 maggio 1947, nella misura di L. 13.900. L'assegno speciale annuo lordo di L. 2400, stabilito a favore dei direttori provinciali, con l'annotazione alla tabella A, annessa al regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 450, e' soppresso.
Testo vigente dal 15 marzo 1948
