La retribuzione lorda mensile per i direttori provinciali e i segretari regionali degli Uffici del Lavoro e' stabilita, a decorrere dal 31 maggio 1947, nella misura di L. 13.900. L'assegno speciale annuo lordo di L. 2400, stabilito a favore dei direttori provinciali, con l'annotazione alla tabella A, annessa al regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 450, e' soppresso.

Testo vigente dal 15 marzo 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-23;119~art1 · fonte del testo